


Organizzato da Usarci Notìzie, si è tenuto il 24 gennaio al
Palazzo dei Congressi di Vicenza un incontro sul tema del rinnovo degli Accordi
economici collettivi. Coordinati dal presidente di Usarci Vicenza Carlo Badocco,
i lavori si sono sviluppati con le relazioni di Alberto Pizzoferrato, professore
ordinario di Diritto del Lavoro all'Università di Bologna, di Luigi Perina,
giudice del lavoro presso il Tribunale di Vicenza e autore di importanti pubblicazioni
in materia di agenzia, e di Anna Pan, avvocato di Bassano del Grappa, componente
del Centro Giuridico Usarci e dell'Associazione A.GL.A. Giuslavoristi.
L'importanza e l'attualità dei temi hanno suscitato l'interesse e la folta
partecipazione, con interventi nel dibattito, oltre che degli agenti di commercio,
anche delle altre associazioni di categoria, di parte impresa e sindacale,
e dei rappresentanti degli ordini professionali, avvocati, commercialisti
e consulenti del lavoro, interessati al vasto mondo dell'intermediazione commerciale.
Il professor Pizzoferrato ha esaminato in particolare l'art. 2 degli attuali
Aec, che consente alla ditta mandante di modificare il contratto, decidendo
unilateralmente variazioni di zona, clientela, prodotti e la misura delle
provvigioni, evidenziando la fragilità giuridica della norma, soprattutto
per le variazioni di media entità che consentono riduzioni del livello prowigionale
dal 5 al 20 per cento. Egli ritiene che l'attuale normativa contenga elementi
a difesa perl'agente: la facoltà di rispondere anche dopo i canonici 30 giorni
quando la possibilità di valutare gli effetti delle variazioni si realizza
dopo tale termine; la possibilità di op-porsi validamente alle decisioni della
mandante, quando si veda nella sua determinazione l'esercizio del libero arbitrio
o addirittura finalità punitive. Ha valutato positivamente le proposte di
modifica della bozza dei nuovi Aec delle organizzazioni sindacali, tendenti
a limitare la discrezionalità della mandante e ad ampliare l'arco temporale
entro cui sommare più variazioni, soprattutto per i contratti di monomandato.
Il dottor Perina ha sottolineato il principio che la validità degli Aec non
può prescindere dal dettato della Direttiva europea 86/653, con riferimento
recente alla sentenza della Corte di Giustizia C-456/04 del 23.03.2006, da
cui discende che sono derogabili i criteri di legge solo se gli Aec garantiscono
sempre e comunque un risultato economico di maggior favore per l'agente, vantazione
che va fatta nel caso concreto e perciò alla conclusione del rapporto. Pur
con alcuni dubbi della dottrina, ha rilevato l'importanza per gli agenti delle
pronunce della Corte di Cassazione, che hanno definito l'indennità suppletiva
di clientela un trattamento minimo garantito. Sulle proposte di modifica si
è espresso favorevolmente per quanto riguarda il contenuto dell'art. 12 della
bozza sindacale, che ha il pregio della chiarezza e semplicità di applicazione,
rispetto ai criteri della normativa tedesca, più rigorosamente meri-tocratici
ma complessi e suscettibili di lungaggini per la determinazione dell'indennità.
Ha inoltre convenuto, su successive domande di rappresentanti dell'Usarci,
che il criterio per la definizione del valore iniziale del fatturato, al fine
della determinazione del tasso d'incremento, debba necessariamente prendere
a riferimento la situazione esistente al momento del conferimento dell'incarico.
Suggerisce, pertanto, che i nuovi Aec prevedano l'obbligo di indicare nel
contratto il portafoglio della mandante nell'area affidata, con elenco dei
clienti e fatturato nell'anno precedente.
L'avvocato Anna Pan si è soffermata sulle difficoltà di gestione delle cause
in relazione alla dualità della normativa esistente in Italia per quanto riguarda
le indennità di fine rapporto. Ha convenuto poi con la valutazione positiva
del giudice Perina sulle proposte sindacali.
Pure l'attuale art. 2 è fonte di grosse difficoltà per gli agenti, vittime
facili anche di abusi delle mandanti, confermando la validità degli strumenti
di difesa suggeriti dal prof. Pizzoferrato. Ha evidenziato inoltre che gli
Aec del 2002 hanno peggiorato la formulazione del 1988, perché i precedenti
non indicavano le percentuali di variazione nei tre scaglioni, ma si limitavano
a stabilire che la facoltà per l'agente di rifiutare la decisione era legata
ad una valutatone di rilevante entità, generica e perciò sostenibile soggettivamente
anche per riduzioni dell'ordine del 7-10 percento.