Contratto, necessario l'A.E.C. di riferimento

Il nuovo A.E.C. del settore commercio del 16.02.2009 ha apportato delle novità interessanti, in particolare per il calcolo dell'indennità meritocratica, che si discostano dall'A.E.C. industria. In verità già gli A.E.C. del 2002 comportavano una certa differenza tra loro, soprattutto per il calcolo dell'indennità per il patto di non concorrenza.
Certo è che, fin tanto che non verrà stipulato il nuovo A.E.C industria, è fondamentale conoscere se le par ti stipulanti il contratto di agenzia hanno inteso fare riferimento all'A.E.C. settore industria o commercio.
La precisazione non è di poco conto se si sottolinea che buona parte dei contratti fanno un riferimento generico agli A.E.C. senza alcuna distinzione. Ebbene, per quelli già in essere l'eventuale problema si porrà al momento della risoluzione ma per i contratti di agenzia che si andranno a stipulare nel futuro è fondamentale che sia indicato l'A.E.C. di riferimento (commercio o industria).
Da notare che non è così automatica l'appartenenza ad un settore o un altro al variare della tipologia di attività della preponente, e cioè se la mandante è produttive significa che aderirebbe al settore industria o se commercializza aderirebbe al settore commercio. Dipende dall'adesione sindacale della mandante, nulla vieta infatti che una società, seppur commerciale o settore turismo, aderisca a Confindustria. Ricordo che le mandanti per il settore commercio sono: Confcommercio, Confesercenti e Confcooperative settore commercio e l'ultimo A.E.C. è del 16.02.2009; per il settore industria sono: Confindustria e Confcooperative settore industria.
Fanno riferimento all'A.E.C. industria anche la Confapi e le organizzazioni dell'Artigianato. L'A.E.C. di riferimento attuale è del 20.03.2002.