


Ai meri fini contributivi è possibile che il contratto di plurimandato
possa essere equiparato a quello di monomandato. Il primo comma della L. 2
febbraio 1973, n.12, art.6, (natura e compiti dell'ente nazionale di assistenza
per gli agenti e rappresentanti di commercio) dispone infatti che "Il contributo
per la erogazione delle pensioni dì cui alt'art.2, fissato nella misura del3
per cento a carico del preponente e del 3 per cento a carico dell'agente e
del rappresentante di commercio, si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasì
titolo all'agente 0 al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto
di agenzia, nel limite inderogabile del massimale di lire 9.000.000 annue
qualora l'agente 0 il rappresentante sia impegnato ad esercitare la sua attività
per un solo preponente e di L. 7.500.000 per ciascun preponente in ogni altro
caso. Il contributo non può comunque essere inferiore alle lire 60.000 annue
per ciascun preponente nel primo caso ed alle L. 36.000 annue per ciascun
preponente nel secondo caso".
Sul significato del termine "impegnato" si è effettivamente manifestato un
contrasto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione:
1. le sentenze n.1302 del 09.02.1994 e n.14444 del 06.11.2000 hanno infatti
ritenuto che impegnato significhi obbligato, con la conseguente irrilevanza
dello svolgimento di un rapporto di agenzia con un unico preponente ma senza
l'assunzione di un tale obbligo di esclusiva;
2. di contrario avviso sono invece andate le decisioni n.2383 del 04.03.1998,
n.4877 del 14.04.2000 e n.6999 del 14.05.2002, secondo le quali il diritto
dell'agente monomandatario alla contribuzione su un più alto massimale sorge
in funzione dell'esercizio effettivo dell'attività per un solo preponente,
a prescindere dal riscontro dell'assunzione formale di uno specifico obbligo
nei confronti di questi.
La giurisprudenza più recente (Cass. Civ, Sez. Lav, 03.08.2007 n.17080) ha
dato continuità alla soluzione accolta dalle sentenze da ultimo citate, perché
tiene conto della ratio della disposizione, tesa ad una contribuzione superiore
per gli agenti che operano per un solo preponente, atteso che chi opera per
più preponenti può facilmente raggiungere contribuzioni più elevate, nonostante
il minore massimale e fruire di una pensione maggiore.
E' stato pertanto ribadito che la L. 2 febbraio 1973, n.12, art.6, prescrive
un massimale più elevato per la contribuzione da versare per l'agente che
sia stato impegnato per un solo preponente, a prescindere dall'assunzione
formale di uno specifico obbligo in tale senso.