L'indennizzo per gli agenti di commercio che cessano l'attività

L’art. 39 - ter, L. n 2/2009 ha ripristinato l'indennizzo dei commercianti.
I commercianti perfezionano il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento di 65 o 60 anni rispettivamente per gli uomini e per le donne, alla condizione di avere (dal 2001) almeno 20 anni di contribuzione.
Per i commercianti e loro coadiutori che cessino l'attività anticipatamente è possibile ottenere un anticipo, pari al trattamento minimo pensionistico, per un periodo massimo di tre anni.

Sogetti interessati
II diritto riguardava inizialmente i soggetti che esercitano attività commerciale al minuto in sede fissa (anche se abbinata a quella di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande), ovvero i soggetti che esercitano attività commerciali su aree pubbliche (gli ambulanti). L'art. 59, e. 58, L. 449/97 ha esteso questo diritto anche agli agenti e rappresentanti di commercio.

Requisiti e condizioni
L'indennizzo è stato riconosciuto per l'ulteriore triennio 2009/2011, in presenza dei seguenti requisiti:
a) un'età superiore a 62 anni se uomo e 57 se donna;
b) iscrizione nella gestione pensionistica Inps (come titolare o come collaboratore) per almeno 5 anni.
Il pagamento dell'indennizzo è in ogni caso subordinato al rispetto di specifiche vincolanti condizioni:
1) cessazione definitiva dell'attività;
2) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività (e dell'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel caso in cui quest'ultima sia esercitata insieme all'attività di commercio al minuto;
3) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
4) Cancellazione dal Ruolo Agenti di Commercio.