


Detrazione farmaci senza ricetta
Per detrarre dall'Irpef o dedurre dal reddito il ticket sanitario non è più
necessario conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di
base. Gli scontrini, poi, possono certificare l'acquisto del medicinale anche
se le dizioni obbligatorie e alternative di "farmaco" o "medicinale" vengono
abbreviate, per esempio, in "f.co" o "med.". E' sufficiente indicare "medicinali
da banco" o "senza obbligo di prescrizione", anche abbreviate rispettivamente
"otc" e "sop". Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.
10/2010.
Condomini - 36% su tutte le parti comuni
Sono agevolabili con la detrazione del 36% gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia realizzati su qualunque parte comune di edifici condominiali, senza
eccezione. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con il parere n. 8934/2010.
Dottorato di ricerca - spese detraibili
L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. n/2010 ha chiarito che le spese
per il dottorato sono detraibili dall'Irpef al pari di quelle per i corsi
universitari. Coniuge separato - conserva i diritti ereditali Il coniuge nei
cui confronti non è intervenuta la cessazione del matrimonio (cioè il coniuge
solo "separato" e non "divorziato") mantiene tutti i diritti ereditari del
coniuge "normale", sia per quanto riguarda le norme sulla successione legittima
che per quanto concerne i diritti garantiti ai legittimati.
Cartella inps - si impugna in tribunale
La cartella di pagamento emessa dall'Inps per contributi previdenziali va
impugnata dinanzi al giudice del lavoro e non a quello tributario. A ribadire
questo principio è stata la Cassazione, sezioni unite con l'ordinanza n. 6539/2010.
Reversibilità' divorziati solo con l'assegno divorzile
"Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità presuppone
che il richiedente al momento della morte dell'ex coniuge sia titolare di
assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto, non essendo sufficiente che
egli versi nelle condizioni per ottenerlo e neppure che in via di fatto o
anche per effetto di private convenzioni intercorse fra le parti abbia ricevuto
regolari erogazioni economiche dal defunto quando questi era in vita". E'
quanto ha precisato la Cassazione nella sentenza n. 4608/2010.
Ritenute alla fonte non versate - il percettore responsabile in solido
Il contribuente che ha percepito somme assoggettate a ritenuta alla fonte
a titolo di acconto è debitore principale dell'obbligazione tributaria. Ne
consegue che se il sostituto non abbia versato all'Erario l'importo della
ritenuta (effettuata), il fisco può rivolgersi direttamente al contribuente,
responsabile in solido. Questo il principio affermato dalla Cassazione nell'ordinanza
n. 8316/2007.