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Detrazione farmaci senza ricetta
Per detrarre dall'Irpef o dedurre dal reddito il ticket sanitario non è più necessario conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base. Gli scontrini, poi, possono certificare l'acquisto del medicinale anche se le dizioni obbligatorie e alternative di "farmaco" o "medicinale" vengono abbreviate, per esempio, in "f.co" o "med.". E' sufficiente indicare "medicinali da banco" o "senza obbligo di prescrizione", anche abbreviate rispettivamente "otc" e "sop". Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 10/2010.
Condomini - 36% su tutte le parti comuni
Sono agevolabili con la detrazione del 36% gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia realizzati su qualunque parte comune di edifici condominiali, senza eccezione. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con il parere n. 8934/2010.
Dottorato di ricerca - spese detraibili
L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. n/2010 ha chiarito che le spese per il dottorato sono detraibili dall'Irpef al pari di quelle per i corsi universitari. Coniuge separato - conserva i diritti ereditali Il coniuge nei cui confronti non è intervenuta la cessazione del matrimonio (cioè il coniuge solo "separato" e non "divorziato") mantiene tutti i diritti ereditari del coniuge "normale", sia per quanto riguarda le norme sulla successione legittima che per quanto concerne i diritti garantiti ai legittimati.
Cartella inps - si impugna in tribunale

La cartella di pagamento emessa dall'Inps per contributi previdenziali va impugnata dinanzi al giudice del lavoro e non a quello tributario. A ribadire questo principio è stata la Cassazione, sezioni unite con l'ordinanza n. 6539/2010.
Reversibilità' divorziati solo con l'assegno divorzile

"Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità presuppone che il richiedente al momento della morte dell'ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto, non essendo sufficiente che egli versi nelle condizioni per ottenerlo e neppure che in via di fatto o anche per effetto di private convenzioni intercorse fra le parti abbia ricevuto regolari erogazioni economiche dal defunto quando questi era in vita". E' quanto ha precisato la Cassazione nella sentenza n. 4608/2010.
Ritenute alla fonte non versate - il percettore responsabile in solido

Il contribuente che ha percepito somme assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto è debitore principale dell'obbligazione tributaria. Ne consegue che se il sostituto non abbia versato all'Erario l'importo della ritenuta (effettuata), il fisco può rivolgersi direttamente al contribuente, responsabile in solido. Questo il principio affermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 8316/2007.