


A seguito del recepimento di tre direttive comunitarie, il D.Lgs.
18/2010 ha profondamente modificato il regime I.V.A. dei servizi internazionali,
assimilandolo a quello della cessione di beni; pertanto, dal 2010, per le
prestazioni di servizi, il luogo di tassazione I.V.A. non è più lo stato del
prestatore, ma quello del committente. La finalità di tale modifica dovrebbe
essere il compimento di un altro piccolo passo verso quella integrazione europea
dell'I.VA., avviata fin dal 1993, che in pochi anni avrebbe dovuto traghettarci
dalla tassazione nel paese di destinazione a quella nel paese di origine,
ma che non è mai stata attuata in concreto, vuoi per le differenti aliquote
vigenti tra i vari paesi, vuoi perché nessuna nazione europea appare così
entusiasta di cedere all'estero parte del proprio gettito I.VA. rischiando
un saldo negativo; in particolare i paesi prevalentemente importatori ne verrebbero
penalizzati. In attesa quindi del fatidico giorno dell'unificazione fiscale
europea, ci accontentiamo di intrattenere i contribuenti del Vecchio continente
con divertenti esercizi di enigmistica. Infatti, quando la riforma è stata
presentata, il criterio base pareva molto semplice e dirimente: per determinare
il luogo di tassazione si fa riferimento al paese del committente. Tuttavia
il legislatore ha introdotto una tale serie di deroghe e distinzioni, tali
da creare un vero e proprio ginepraio, che solo una prassi consolidata, di
là da venire, potrà districare. Mi limiterei quindi al caso degli agenti di
commercio residenti in Italia, con alcuni esempi.
1. Agente italiano di mandante italiana che fattura provvigioni per affari
procacciati in un paese UE (es. Francia): essendo il committente della prestazione
(la mandante) italiano, emetterà normale fattura con I.V.A., senza ovviamente
compilare il modello Intrastat.
2. Agente italiano di mandante italiana che fattura provvigioni per affari
procacciati in un paese extra UE (es. Russia): trattandosi di esportazione
(e non di operazione intra-comunitaria) l'agente emetterà una fattura per
provvigioni non imponibili ex art.9, I° comma, n.7) del Dpr 633/72; anche
in questo caso niente Intrastat.
3. Agente italiano di mandante extra UE (es.: U.S.A.) che fattura provvigioni
per affari procacciati in Italia: trattandosi di importazioni, vige sempre
l'art.9, I° comma, n.7) del Dpr 633/72, quindi provvigioni non imponibili,
e ovviamente nessun Intrastat.
4. Agente italiano di mandante UE (es.: Germania) che fattura provvigioni
per affari procacciati in Italia: poiché il committente è un operatore di
altro paese comunitario, emetterà fattura senza I.V.A. ai sensi dell'art.7-ter
del Dpr 633/72. In questo caso dovrà essere compilato anche il modello Intrastat,
e precisamente il modello Intra-I quater relativo ai "servizi resi".
5. Agente italiano di mandante UE (es.: Austria) che fattura provvigioni per
affari procacciati in un paese UE diverso dall'Italia (es.: la stessa Austria).
Il caso è analogo al n.4, essendo il committente operatore di altro paese
comunitario. Eagente emetterà quindi una fattura senza I.VA. ex art.7-ter
Dpr 633/72 e compilerà il modello Intra-I quater. Si fa presente che il modello
Intrastat è tutt'altro che di facile compilazione, in quanto prevede l'indicazione,
fattura per fattura:
• della partita I.V.A. internazionale del fornitore;
• dell'ammontare delle provvigioni (in euro);
• del numero e della data della fattura;
• del codice del servizio (desumibile da apposita tabella CPA 2008 pubblicata
sul sito www.agenziadogane.gov.it e che per gli agenti di commercio, in linea
di massima, è il 749012); • della modalità di erogazione del servizio (I:
istantanea, se il servizio è erogato in un'uni ca soluzione; R: a più riprese,
in caso di erogazione in più riprese);
• modalità di incasso (B: bonifico; A: accredito, X: altro)
• paese di pagamento. Altrettanto cervellotici i termini di presentazione:
di norma l'Intrastat si presenta, in via telematica, mensilmente, entro il
250 giorno del mese successivo.
Tuttavia, i soggetti che negli ultimi 4 trimestri (attenzione quindi, non
conta l'anno solare, ma i 4 trimestri precedenti il periodo in questione)
non hanno superato il limite trimestrale di € 50.000 la presentazione può
essere trimestrale. Per ovviare a possibili errori nel calcolo dei trimestri
si può optare, in ogni caso, per l'invio mensile.